Regolamenti

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO DELL’ U.N.Pe.M.

( Ultima stesura 2011 )

Unione Nazionale Pescatori a Mosca

Premessa

Lo Statuto dell’Unione Nazionale Pescatori a Mosca, nato nel 1981 come forte riferimento ideale per i pescatori a mosca Italiani e successivamente adeguato all’evolversi delle normative di legge, delinea fin dalla sua prima stesura una serie di indirizzi etico comportamentali ai quali tutti i soci dell’Unione fanno riferimento e che sono la massima espressione del pensiero degli aderenti.

Alla luce di quanto l’Unione è cresciuta nel corso degli anni ’90 e di quanto sia importante la presenza di strutture territoriali articolate e autonome, risultano ora necessarie una serie di norme, di regole che possano facilitare il lavoro all’interno dell’Unione chiarendo laddove necessario ruoli, funzioni e spazi di autonomia di coloro che già si sobbarcano dell’onere di esser parte della struttura dirigente.

Il CDN, nell’approvare queste norme non solo vuole stabilire un miglioramento nelle relazioni interne della nostra associazione, responsabilizzando i propri aderenti e determinando con (si spera) la massima chiarezza possibile le procedure che si applicheranno nelle varie situazioni alle quali soci e responsabili di area dovranno far fronte: vuole dare all’intero movimento di pescatori che fa riferimento all’Unione e alle persone che ai vari gradi la rappresentano l’opportunità di confrontarsi con una organizzazione quadrata e flessibile, un’organizzazione in grado di rispondere chiaramente ed efficacemente alle necessità che si presentano nelle aspettative dei Soci e di coloro che guardano all’Unione come riferimento ideale.

Scrivere norme è un compito ingrato. Ogni norma o regola in quanto tale può essere interpretata come vincolo e non come strumento, e quando le norme riguardano attività di assoluto volontariato risultano (ne siamo convinti) di difficile digestione. Ora però stendere norme per definire correttamente i nostri ruoli e le nostre attività risulta imprescindibile, è doveroso far chiarezza su quanto l’Unione si aspetta dai propri associati, e in quale misura.

Le pagine successive non vogliono esser altro che un tentativo di scrivere di buonsenso applicato, di dare alle nostre attività un motore nuovo che non porti componenti fuori giri mentre altri non sono adeguatamente utilizzati ed è questo un obiettivo ambizioso.

Parte di queste norme non sono indicate in questo fascicolo e si riferiscono alle deliberazioni del CDN

il CDN.

 

Norme applicative allo Statuto

 

 1-       Attività sociali

Le attività sociali sono ispirate all’etica della pesca a mosca e mai in contrasto con essa, tal etica è riassunta nello statuto con la definizione di “sport dilettantistico che preserva, insieme alla qualità della vita di chi lo pratica, gli habitat naturali in cui questo è esercitato”. In applicazione dell’Art. 2 dello Statuto e al fine di perseguire gli scopi statutari di tutela della fauna ittica e di rispetto del patrimonio naturalistico si precisa che l’Unione ha come scopi principali quelli di:

Organizzare e rappresentare i pescatori che praticano la pesca dilettantistica con la tecnica della “pesca a  mosca”; promuovere e organizzare lo sviluppo, l’apprendimento e la pratica di tale tecnica

Proporre tale tecnica come la più idonea alla preservazione dell’ittiofauna.

Promuovere e organizzare attività sportive connesse a tale tecnica  escludendo espressamente l’organizzazione e la gestione delle  gare di pesca

Operare, autonomamente o in collaborazione con tutte le organizzazioni, associazioni ed enti che si prefiggano scopi  analoghi e per promuovere e tutelare l’esercizio della pesca dilettantistica quale fenomeno ricreativo ed educativo ad alto contenuto sociale indirizzandone l’attività secondo il principio della salvaguardia della fauna ittica e del rispetto del patrimonio naturalistico.

L’Unione non compie e non condivide:

  • Interventi che riducano la naturalità delle sponde o dell’alveo o comunque comportino un danno ambientale anche se finalizzati a facilitare l’esercizio della pesca.
  • Immissioni, ripopolamenti e transfaunazioni di specie alloctone o non idonee alle caratteristiche del corpo idrico interessato
  • Gare, manifestazioni o raduni di pesca che prevedano la cattura d’ittiofauna a fine agonistico.

Qualunque socio che organizza attività che possa rientrare tra le suddette, o anche vi aderisca non potrà in alcun modo avvalersi del nome dell’Unione, del relativo acronimo e logo.

2-        Adesione

Possono aderire all’Unione tutte le organizzazioni  di pescatori costituite in associazioni ovvero club, circoli e/o altra forma che condividano gli scopi primari dell’Unione e operino, anche parzialmente, per la loro attuazione

Ai fini dell’interpretazione dello Statuto si specifica che è definita “Socio” qualsiasi organizzazione  che contempli nel proprio Statuto l’attività ricreativa esclusiva della “pesca a mosca” come elemento aggregante dei propri associati; nel caso di organizzazioni prive del succitato requisito esse potranno far aderire all’Unione una propria Sezione di pescatori a mosca, appositamente creata, che, a termine di un proprio Statuto o Regolamento, accetti e condivida lo Statuto ed il Regolamento dell’U.N.Pe.M.

In ogni caso qualsiasi organizzazione può ritenersi socio in quanto accetta ed approva lo Statuto ed il Regolamento  dell’U.N.Pe.M..

L’adesione all’Unione deve esser richiesta alla segreteria mediante apposito modulo, che si allega al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante e sostanziale riportante l’accettazione, da parte dell’organizzazione istante, dello Statuto e dei Regolamenti;  alla richiesta va allegata copia dell’Atto Costitutivo ovvero dello Statuto del richiedente ed ogni altra informazione sia richiesta dal CDN.

Nelle regioni dove è presente il Comitato Regionale, tutta l’attività riguardante la raccolta delle adesioni compete al Coordinatore Regionale, il quale, in seguito, invierà al Segretario Nazionale tutta la documentazione e le proprie eventuali annotazioni, utili alle valutazioni del CDN.

L’esito della richiesta sarà comunicato dalla Segreteria Nazionale al richiedente, all’eventuale Coordinatore Regionale entro sessanta giorni dalla presentazione, trascorsi i quali la richiesta s’intende tacitamente accettata. Il Segretario, per contro comunicherà per iscritto all’interessato l’eventuale non accoglimento e le motivazioni della decisione. L’adesione all’Unione è valida ed effettiva dalla data del versamento della quota sociale da farsi in seguito alle formalità dell’accettazione.

La volontà di recedere dal novero dei soci va comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale.

È compito specifico della Segreteria Nazionale mantenere aggiornato il Libro dei Soci e comunicare ai Coordinatori Regionali ed al Web Master qualsiasi variazione

 3-       Diritti e Doveri dell’associato

L’organizzazione aderente all’U.N.Pe.M. ha il diritto-dovere di fregiarsi del nome e simbolo dell’Unione, purché ciò avvenga nel rispetto del vigente Statuto e del presente Regolamento, inoltre potrà apporre a margine del proprio simbolo associativo la dicitura “Associazione aderente U.N.Pe.M. ”. L’organizzazione aderente all’U.N.Pe.M., annualmente o su specifica richiesta, dovrà tenere informata la Segreteria su qualsiasi variazione riguardo: numero dei soci, cariche sociali, attività sociali, recapiti e cambio di indirizzo ed eventuali modifiche statutarie.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, in altre parole leda con il suo comportamento l’immagine dell’Unione, potrà essere espulso con deliberazione presa a maggioranza dal Consiglio Direttivo Nazionale, ovvero per i seguenti gravi motivi:

–      omissione delle informazioni relative all’operato di propria competenza

La quota sociale annua deve essere regolarizzata tramite apposito bonifico sul c/c intestato all’Unione entro l’ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno. A seguito del mancato versamento della quota sociale, dopo le opportune verifiche, il Tesoriere, appurata l’effettiva insolvenza, dovrà inviare formale sollecito al Socio insolvente ed informare anche il relativo coordinatore. Scaduto il termine di quindici giorni il perdurare dell’insolvenza e la mancanza di alcuna manifestazione formale può comportare la perdita della qualità di socio ai sensi dell’art. 5 dello statuto.

4-       Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio dell’Unione può decadere:

–        per esplicita rinuncia con comunicazione scritta agli organi direttivi della mancata volontà di rinnovo;

–        per mancata regolarizzazione della quota sociale come indicato nel art. 3 del presente Regolamento;

–        per decisione del CDN su indicazione del Collegio dei Probiviri, convocato secondo le modalità previste dall’articolo 10.

5-       Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell’Unione è definita a livello statutario e comprende: l’Assemblea dei Soci, il CDN, le Cariche Sociali, gli Incarichi Operativi, i Soci, i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali.

Assemblea

L’Assemblea Ordinaria dei soci, da tenersi entro il 30 Aprile di ogni anno, (salvo casi eccezionali, come da statuto) convocata almeno venti (20) giorni prima del suo svolgimento è comunicata attraverso il sito dell’Unione, mailing list, lettera ai Soci. Ogni socio, purché iscritto al libro soci e in regola con il versamento della quota da almeno trenta giorni, è rappresentato in assemblea dal proprio legale rappresentante o da altro suo aderente che egli incarichi con dichiarazione scritta da presentarsi, così come le eventuali deleghe, in sede d’Assemblea.

Le deleghe devono essere formalizzate, intestate ad un socio e presentate in sede d’Assemblea; ogni Socio può essere portatore di una delega e la stessa deve essere intestata ad un Club socio e presentata in sede di assemblea. Ogni Socio non può esprimere più di due voti, se in possesso della relativa delega.

Gli interventi sono regolati dal C.D.N. in base all’o.d.g. . Le cariche sociali sono personali, chi le ricopre potrà esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale qualora con il suo comportamento leda l’immagine dell’Unione.

I candidati alle cariche sociali sono indicati dai Soci, è facoltà del C.D.N. uscente indicare anch’esso propri candidati, purché aderenti ad organizzazione associata.

I Soci non possono candidare chi già ricopra cariche direttive presso altre Associazioni di pescatori le cui finalità sociali contrastino o non siano in sintonia con quelle dell’Unione.

Le candidature sono presentate dai soci in sede d’Assemblea, chiusa la presentazione le stesse possono essere ritirate dal solo candidato e non dal candidante. L’assemblea decide il numero dei componenti il C.D.N.; se, in seguito a successivi ritiri, le candidature non sono più sufficienti a coprire tale numero questo è ridotto al primo dispari utile.

Il socio proponente non ha facoltà di revocare la fiducia al candidato proposto che sia stato eletto dall’assemblea. Ogni socio può esprimere un numero di preferenze non superiore alla metà più uno dei componenti il C.D.N. da eleggersi e, per le altre cariche, pari al numero dei membri da eleggersi. L’elezione è segreta ed avviene su schede predisposte dalla segreteria.

 

C.D.N

Il CDN svolge al più alto livello funzioni di organizzazione e Comitato. Nell’arco del suo mandato, è l’unica istanza con potere decisionale dell’Unione, sempre e solo nei limiti delle linee statutarie e di programma decise dall’assemblea dei Soci. Nessun membro del C.D.N. può assumere autonomamente iniziative in nome dell’Unione ma dovrà proporre le stesse al Presidente che le potrà autorizzare previa consultazione con il C.D.N.

Ogni iniziativa non autorizzata non potrà essere attivata in nome e per conto dell’U.N.Pe.M. Nel caso in cui l’iniziativa non autorizzata dovesse produrre azioni di contestazione o procedure giudiziarie intentate da terzi, l’onere dell’opposizione o della difesa sarà esclusivamente a carico di colui o di chi avrà promosso l’iniziativa oggetto del contenzioso.

Il C.D.N. ha facoltà di deliberare in merito alle proprie modalità di funzionamento compatibilmente con l’art.10 dello Statuto. Le cariche sociali sono personali, chi le ricopre potrà esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale qualora con il suo comportamento leda l’immagine dell’Unione.

Il CDN decide inoltre in merito alle sospensioni relative ai CR e ai DP così come previsto, riunendosi in via straordinaria entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione di sospensione, riservandosi:

–        di cedere al Collegio dei Probiviri l’esame della sospensione, a maggioranza;

–        di non convocare le parti e decidere comunque, all’unanimità;

–        di convocare le parti entro 30gg, cui il Segretario farà pervenire lettera raccomandata AR entro 20 gg dalla data di convocazione.

I consiglieri decadono dal mandato assembleare solo per:

–         scadenza naturale del mandato;

–        dimissioni da trasmettere al Presidente mediante raccomandata AR;

–        delibera del Collegio dei Probiviri.

I consiglieri decadono dall’incarico affidato dal Presidente per:

–         scadenza del mandato;

–         remissione dello stesso al Presidente;

–        sospensione decisa dal Presidente e successivamente ratifica con delibera del CDN.

Il Vice Presidente deve sostituire attivamente il Presidente laddove questi sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni.

Annualmente il C.D.N. sottopone all’approvazione dell’assemblea un bilancio preventivo in cui siano contemplati: l’entità dei proventi delle quote associative e dei contributi annuali, la destinazione di eventuali entrate straordinarie.

La quota associativa, fissata annualmente dal CDN è comunicata ai Soci prima del 31 dicembre di ogni anno.

Tutte le cariche ricoperte in seno all’Unione sono gratuite ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento delle attività istituzionali.

 

Cariche Sociali

Il Presidente

Il Presidente è massimo responsabile dell’andamento dei lavori del CDN, rappresenta l’Unione in tutte le istanze sociali ed amministrative nelle quali sia richiesta la presenza dell’Unione nelle massime figure dirigenziali; è autorizzato a firmare in nome e per conto dell’Unione in tutte le istanze nazionali che lo necessitino, nella piena osservanza delle delibere del CDN. Il Presidente opera in stretto contatto con il Segretario e con il Vice Presidente, che sarà pertanto tenuto costantemente informato dell’avanzamento delle attività della Presidenza. Presiede i lavori del CDN, assegna gli incarichi, nomina gli incaricati alle attività e ne coordina il lavoro.

Il Segretario

Svolge principalmente le seguenti attività: tenere aggiornati gli elenchi dei club associati, convocare il C.D.N. mediante lettera o altro mezzo comunque approvato dal C.D.N., redigere il verbale della riunione, comunicare ai Soci le delibere del CDN, compilare la corrispondenza ufficiale in stretto accordo con la Presidenza, provvedere ai solleciti del versamento dei contributi annuali, tenere un archivio della corrispondenza, tenere un registro del materiale di cancelleria e divulgativo.

Tesoriere.

Il C.D.N. deve nominare un Tesoriere che assolva gli impegni previsti dallo statuto, esso può coincidere con un’altra carica.

Incarichi operativi

Gli incarichi operativi vengono decisi con delibera dal CDN. Gli incarichi operativi accettati, compresi quelli conferiti ai Consiglieri, devono essere assolti puntualmente dall’incaricato salvo gravi motivi personali. Di ogni incarico deve essere pianificato per iscritto il percorso temporale e comunicato dall’interessato al CDN per l’accettazione. Chi, dopo tre solleciti da parte del Presidente o del CDN, non ottemperi a quanto accettato, può essere rimosso dall’incarico senza ulteriori formalità.

Chi ricopre incarichi operativi è nominato dal C.D.N. e può esserne esonerato con delibera dello stesso, può inoltre essere chiamato dal Presidente a presenziare alle riunioni del C.D.N. qualora non ne sia già membro.

Comitato scientifico.

È facoltà del C.D.N. nominare un comitato scientifico: esso è composto di almeno tre membri in possesso della necessaria conoscenza e/o esperienza  nel campo ittiologico e naturalistico ambientale, che individueranno al loro interno il Responsabile scientifico dell’Unione. Il Responsabile scientifico o chi per lui è tenuto è fornire adeguata relazione semestrale circa l’attività del Comitato al Presidente. Quant’altro riguarda scopi e organizzazione del C.S. è definito da un apposito Regolamento approvato dal C.D.N.

Addetto alle pubbliche relazioni nonché portavoce del Presidente

 

È facoltà del C.D.N. di nominare un addetto che curi i rapporti con i mezzi d’informazione di massa.

L’addetto è autorizzato a divulgare tutte le notizie riguardanti l’Associazione ed a trasmettere in nome dell’Unione, solo i comunicati che gli pervengono dal Consiglio Direttivo per gli argomenti d’interesse nazionale, dai Coordinatori Regionali per gli argomenti d’interesse locale e dai chi ricopra una funzione operativa per gli argomenti relativi alla stessa. che curi i rapporti con i mezzi di informazione di massa. L’addetto alle pubbliche relazioni è autorizzato a divulgare tutte le notizie riguardanti l’Associazione ed a trasmettere in nome dell’Unione, solo i comunicati che gli pervengono dal C.D.N. Qualsiasi iniziativa pubblica a livello superiore a quello provinciale sarà comunicata dal responsabile della stessa all’Addetto

Equipe consultiva interna

È facoltà del CDN di nominare un’équipe consultiva interna. Questa è costituita da persone aderenti all’Unione in possesso di proprie conoscenze ed esperienze in materie che ricorrono in molteplici aspetti dell’attività sociale (pesca, tutela dell’ambiente, interpretazione dei disposti di legge di nostro interesse, aspetti fiscali riguardanti le Associazioni, ecc.). La partecipazione all’équipe è volontaria ed i componenti, a richiesta dei Soci, potranno fornire utile consulenza per affrontare e superare nel migliore dei modi problematiche di esclusiva pertinenza del richiedente o di interesse generale.

Web master.

Cura il sito web dell’Unione tenendolo aggiornato con tutte le notizie riguardanti l’Associazione ed i comunicati che gli pervengono: dal Consiglio Direttivo per gli argomenti di interesse nazionale, dai Coordinatori Regionali per gli argomenti di interesse locale e dai chi ricopra una funzione operativa per gli argomenti relativi alla stessa. In assenza del Coordinatore regionale ciascun Socio provvederà a segnalare argomenti di comune interesse. Qualsiasi iniziativa pubblica anche a livello provinciale dovrà essere comunicata dal responsabile della stessa al Web Master ed all’Addetto alle pubbliche relazioni

Coordinatore Nazionale Guardie Volontarie.

L’Unione ha Nuclei di vigilanza ittica volontarie dislocati nelle varie province di competenza, detti Nuclei sono obbligati al rispetto del “Regolamento Guardie Ittiche” dell’Unione. Il loro Comitato è affidato al Coordinatore Nazionale Guardie Volontarie. Egli ha il compito di tenere aggiornato l’archivio anagrafico delle G.G.V.V., di informare tempestivamente i responsabili provinciali ed il C.D.N. su nuove leggi o normative di carattere nazionale riguardanti il settore, organizzare almeno una volta l’anno un incontro tra i responsabili dei nuclei. Quant’altro riguarda nomina, funzioni e operatività delle G.G.V.V. sono definite dal “Regolamento Guardie Ittiche” approvato dal C.D.N.

Scuola Nazionale di lancio (SNL).

La scuola nazionale di lancio è affidata a un responsabile tecnico e a un segretario, indicati dall’Assemblea degli Istruttori e ratificati dal C.D.N. .

Il Responsabile SNL è tenuto a fornire adeguata relazione semestrale circa la programmazione dei corsi e l’attività della Scuola sul territorio nazionale al CDN, Addetto Stampa e Web Master.

Quant’altro riguarda scopi e organizzazione della SNL è definito da un apposito Regolamento approvato dal C.D.N.

Responsabile sportivo.

Le attività agonistico/sportive (lancio tecnico, gare di lancio, concorsi di costruzione ecc.) sono affidate ad un responsabile sportivo designato dal C.D.N.. Il Responsabile Sportivo è tenuto è fornire adeguata relazione semestrale circa le manifestazioni e classifiche a livello nazionali e internazionali a CDN, Addetto Stampa e Web Master.

Quant’altro riguarda tali attività è definito da appositi Regolamenti approvati dal C.D.N..

Soci

Ogni Socio nomina per le varie sedi istituzionali dell’Unione i propri rappresentanti; in nessuna circostanza è dato un limite temporale o personale su coloro che i Soci decideranno di far intervenire nelle varie occasioni di incontro.

 

Queste nomine devono avvenire in sede di Assemblea o, in subordine, su indicazione del Consigli direttivi dei Soci e che anche in presenza di rotazioni nelle partecipazioni si possa garantire una buona continuità nelle presenze; le deliberazioni in tal senso devono pervenire al Coordinatore Regionale o direttamente tramite segnalazione del Coordinatore Provinciale ove presente.

6-  SEDI SECONDARIE

Comitati Regionali

Ove e qualora se ne riscontrino le condizioni (presenza di più associazioni affiliate all’U.N.Pe.M. in almeno due provincie nello stesso ambito regionale) il C.D.N. convoca, mediante lettera da inviarsi 30 giorni prima della data di convocazione, tutti gli aderenti territorialmente coinvolti per la costituzione del Comitato Regionale.

La costituzione avviene per opera degli aderenti territorialmente interessati. Il C.R. deve costituirsi con scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o atto pubblico, lo statuto è redatto su modello formulato dal C.D.N. che preveda che il Comitato sia presieduto da un Coordinatore Regionale ed aderisca all’Unione.

Il testo finale sarà sottoposto al C.D.N. che concederà l’autorizzazione ed il relativo verbale rimarrà agli atti dell’Associazione; ciò consentirà al C.R. di utilizzare la dicitura “Comitato Regionale (nome regione) U.N.Pe.M.”. Nel C.R. opera un Consiglio Direttivo presieduto dal Coordinatore eletto dai soci costituenti, il Direttivo attua tutte le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi previsti dallo Statuto. Il Coordinatore ed il Consiglio Direttivo Regionale rappresentano l’U.N.Pe.M. nella propria regione e si assumono ogni responsabilità conseguente nei confronti di terzi.

Pertanto per le eventuali controversie che dovessero insorgere è chiamato a rispondere solo ed esclusivamente il C.R salvo che, dopo opportuna valutazione del caso, il C.D.N. convenga di intervenire fattivamente a supporto dell’organismo che localmente rappresenta l’U.N.Pe.M.

In caso di necessità di rappresentare l’Unione Nazionale, il Coordinatore Regionale può richiedere una procura al Presidente Nazionale. Il Presidente Nazionale, dopo avere preso atto della specifica contingenza può rilasciare detta procura  investendo il Coordinatore Regionale di specifici poteri.

Il Presidente dell’Unione ed il Segretario del CDN hanno diritto a partecipare alle riunioni dei Comitati Regionali senza diritto di voto.

Il Coordinatore Regionale, qualora invitato, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del C.D.N. o delegare a parteciparvi propria persona di fiducia che abbia residenza nella regione che deve rappresentare. Il Comitato Regionale è una struttura ed il Coordinatore Regionale partecipa senza diritto di voto alle Assemblee Nazionali dei Soci.

Il Coordinatore Regionale è figura di estremo interesse per l’Unione, essendo il vero responsabile delle attività dell’Unione in ambito regionale. Esso ha il compito di armonizzare le attività dei Soci con le finalità di valenza regionale.

Il campo applicativo può variare partecipando alle consulte dei delegati ed alle differenti attività collegate, al Comitato con la SNL per le quali si coordinerà col Segretario, all’attività delle guardie volontarie ecc. Sul piano strettamente politico ha l’obbligo di verificare costantemente, con le figure istituzionali dell’Unione, la qualità e la coerenza di obiettivi e di mezzi, partecipando a progetti o proposte dell’Unione sia al proprio interno sia rapportandosi con altre Associazioni o altri Soggetti sociali a livello locale.

Negli ambiti Regionali ove sia presente una sola associazione aderente all’U.N.Pe.M. quest’ultima, al fine di perseguire le linee statutarie e le iniziative dell’Unione nel proprio ambito regionale, svolgerà funzioni simili al C.R. senza autonomia decisionale diretta in stretta collaborazione con il CDN suo referente.

Ogni Coordinatore Regionale uscente convocherà entro 30 giorni la prima seduta dell’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Coordinatore e dei membri del Consiglio Direttivo del Comitato.

Le convocazioni saranno trasmesse per conoscenza alla Segreteria Nazionale mediante comunicazione da inviarsi 15 gg prima della data di.

Il Coordinatore Regionale provvede a trasmettere alla Segreteria tutte le informazioni riguardanti le attività promosse nella propria Regione.

Il Coordinatore Regionale viene eletto dall’Assemblea dei soci secondo le maggioranze stabilite dallo Statuto del Comitato Regionale fin dalla sua prima seduta.  Il Coordinatore Regionale può essere temporaneamente sospeso, mediante comunicazione. scritta, direttamente dal Presidente Nazionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

–        omissione di informazioni sull’operato svolto nella propria regione

Il Presidente informerà il CDN, mediante relazione scritta entro 15 gg dalla sospensione; il Comitato Regionale sarà commissariato pro tempore dal Presidente Nazionale o suo delegato

Il Coordinatore Regionale convocherà in via ordinaria almeno due riunioni dell’assemblea dei soci del Comitato Regionale all’anno.

 

 Delegazioni Provinciali

La Delegazione Provinciale è istituita dal Coordinatore Regionale nel momento in cui in una stessa provincia vi siano due o più soci. I soci verranno convocati dal Coordinatore Regionale secondo le modalità a lui più idonee. Durante la predetta riunione, alla presenza del C.R., i soci eleggeranno il Coordinatore Provinciale a maggioranza dei soci.

La nomina del Coordinatore Provinciale od il suo rinnovo deve essere effettuata ogni tre anni e la convocazione della Delegazione Provinciale è effettuata dal Coordinatore Provinciale uscente entro sessanta giorni.

Le Delegazioni Provinciali sono considerate costituite dal momento della loro prima convocazione.

I verbali delle delegazioni Provinciali devono essere trasmessi entro trenta giorni.

Negli ambiti regionali ove non fosse costituito il C.R. i compiti relativi alla convocazione  ed alle successive incombenze verranno svolte dal CDN.

Se le attività dei Coordinatori Provinciali non sono rispondenti ai criteri di attività dell’Unione questi possono essere temporaneamente sospesi, mediante comunicazione scritta dal Coordinatore Regionale che dovrà informare, entro e non oltre quindici giorni, il CDN con relazione scritta indirizzata al Presidente.

I Coordinatori Provinciali devono rapportarsi costantemente con il Comitato Regionale direttamente alle riunioni di Comitato Regionale. La D.P. opera in conformità alle indicazioni operative ricevute dal C.R. di appartenenza, ove costituito, al fine di attuare le linee programmatiche espresse dall’Assemblea Nazionale.

I Coordinatori Provinciali non sono autorizzati a firmare documenti ufficiali in nome e per conto U.N.Pe.M. essendo tale delega riservata nella regione ai Coordinatori Regionali. Per casi eccezionali o di particolare urgenza il Coordinatore Provinciale potrà firmare, previa indicazione: “per il Coordinatore Regionale”.

Il C.P. dovrà informare repentinamente il Coordinatore Regionale che potrà successivamente ratificare l’impegno divenendone così responsabile in prima persona.

Il Coordinatore Provinciale convocherà in via ordinaria almeno due riunioni dei soci appartenenti alla Delegazione Provinciale all’anno:

–        le convocazioni saranno effettuate direttamente dal Coordinatore Provinciale a tutti i soci della Delegazione ed al CR mediante comunicazione da inviarsi quindici giorni prima della data di convocazione;

Il Coordinatore Regionale può partecipare alle riunioni delle delegazioni provinciali senza diritto di voto.

 7-       Controversie

L’intervento del Collegio dei Probiviri è richiesto mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al presidente del Collegio, inviata dal Socio con sintetica indicazione delle motivazioni e formulazione della relativa istanza.

Il Collegio dei Probiviri interviene altresì su richiesta dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, che ne abbiano motivato interesse, attraverso le modalità di cui al comma precedente.

Al collegio dei Probiviri è demandata anche l’interpretazione dello Statuto e del Regolamento dell’Unione.