Dal Thymallus Aurora Fly Fishing Club A.S.D. – PIANO ACQUE

Direttamente dal Thymallus Aurora Fly Fishing Club A.S.D., nostro socio piemontese, pubblichiamo il resoconto dell’incontro tenutosi il 24 ottobre 2018.

Gli interessati possono prendere direttamente contatto con la Thymallus Aurora per ulteriori informazioni.


 

 

Spett. Interessati,

a seguito dell’incontro il 24 ottobre 2018  tra nostri Rappresentanti, Free Rivers Italia ,alcune  Associazioni di pescatori,  in sede dell’Autorità del Bacino del Pò  indichiamo il link corrispondente, un esteso  ed allegato F.A.Q. Derivazioni

Opportuno rendere a  conoscenza altri interessati.

Cordiali saluti

Alberto Campagna

http://pianoacque.adbpo.it/faq-domande-frequenti/

 

COSA È IL PIANO ACQUE

l Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e ss.mm.iii, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico.

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F.A.Q. (DIRETTIVA DERIVAZIONI)

redattore piano acque/26 febbraio 2016/Commenti disabilitati su F.A.Q. (Direttiva Derivazioni)/direttiva derivazioni,PdGPo2015,Uncategorized

DIRETTIVA

Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico Padano”(“Direttiva Derivazioni“)

Frequently Asked Questions

(NOTA ESPLICATIVA

Conclusa la fase sperimentale della Direttiva Derivazioni con l’adozione della sua versione definitiva mediante Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del F. Po n. 3/2017 del 14 dicembre 2017 (“Delibera CIP 3/2017” nel seguito), con le seguenti indicazioni si prosegue il supporto ai soggetti competenti per la corretta applicazione della metodologia alla valutazione delle derivazioni d’acqua ai sensi dell’art. 7, comma 2, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e s.m.i.; in proposito, sono sempre fatte salve eventuali indicazioni delle Regioni più cautelative per il corpo idrico.

Le FAQ sotto riportate:
-recepiscono le novità conseguenti alla costituzione dell’Autorità di bacino distrettuale ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221,
-recepiscono le novità introdotte dalla Delibera CIP 3/2017
–prendono in considerazione i quesiti pervenuti a partire dall’ultimo aggiornamento.
Si prevede che, in futuro, le indicazioni riportate nelle FAQ possano essere integrate nel testo della Direttiva Derivazioni.
Per ogni FAQ è indicata la data dell’ultima modifica rispetto al testo precedente.
Si evidenzia infine che tutto quanto riportato di seguitosi riferisce ed è utilizzabile esclusivamente ai fini dell’applicazione della Direttiva Derivazioni)

Aggiornamento al24 ottobre 2018

(Versioni precedenti:  direttiva-derivazioni-faq v_21_03_2017direttiva-derivazioni-faq-v_6-9_2016direttiva-derivazioni-faq-v_6-9_5_2016direttiva-derivazioni-faq-v_5-1_4_2016direttiva-derivazioni-faq-v_21-9_2016direttiva-derivazioni-faq-v_7-5_7_2016direttiva-derivazioni-faq-v_6-13_6_2016)

Abbreviazioni

DD = Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico Padano” (“Direttiva Derivazioni“)

CI = corpo/i idrico/i

DQA = Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE)

UI = Ufficio Istruttore

AdBPo = Autorità di bacino distrettuale del F. Po

DCI 3/2017 = Deliberazione n. 3/2017 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del F. Po

DCI = Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del F. Po

PdGPo = Piano di Gestione del bacino del F. Po

ARPA = Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente

A) Definizioni e precisazioni

1) Su quale periodo va inteso il valore di portata media naturalizzata “Qn” da utilizzare (annuo, stagionale, mensile, ecc.)?

Per le derivazioni esercitate con continuità per tutto l’anno, la Qn media è riferita all’anno (solare).

Per le derivazioni con esercizio stagionale, la Qn media è da riferirsi al valore medio stagionale, calcolato sulla base dei valori medi mensili.

(ad esempio, nel caso della “stagione irrigua” il periodo da considerare è di norma, in assenza d’indicazioni specifiche, quello dal 1° aprile al 30 settembre)

2) Come si deve intendere “la più elevata portata massima derivabile” nel caso in cui sul CI insistano diversi prelievi sia ad uso idroelettrico che ad altri usinell’applicazione della Tab. 4.1?(24/10/2018)

Occorre distinguere in base alla tipologia del prelievo oggetto della valutazione.

Infatti, “la “più elevata portata massima derivabile” è determinato considerando:

– nel caso dei prelievi idrici con restituzione integrale (o “non dissipativi” o “non distributivi”), il valore di portata massima derivabilepiù elevatotra quelli delle derivazioni di tale tipologia esistenti sul CI.

– nel caso dei prelievi idrici privi di restituzione integrale (o “dissipativi” o “distributivi”, come l’irriguo o l’industriale),la sommadei valori massimi di prelievo di ciascuna delle derivazioni di tale tipologia esistenti sul CI.

3) Cosa si intende per “scala di sottobacino” e “scala di bacino”?(24/10/2018)

I livelli di scala spaziale idrografica di riferimento per le verifiche di compatibilità delle derivazioni oggetto della DD sono il “corpo idrico”, il “sottobacino”, il “bacino” e il “distretto”, a ciascuno dei quali corrisponde una determinata tipologia di verifiche e il conseguente soggetto competente ad effettuare tali verifiche.

Dando per assodata la definizione di CI, introdotta dalla DQA, ai fini della DD s’intende per:

– “sottobacino”: la porzione di bacino idrografico sottesa dalla sezione terminale (ovvero la sezione di sbocco nel corso d’acqua di ordine inferiore) del corso d’acqua su cui insiste l’opera di presa della derivazione oggetto di valutazione.

Nel caso della valutazione di derivazioni ricadenti sulle aste fluviali sopralacuali dei fiumi Toce, Adda, Oglio, Chiese e Sarca, il sottobacino s’intende sotteso alla foce nei rispettivi laghi Maggiore, di Como, d’Iseo, d’Idro e di Garda.

– “bacino”: la porzione di bacino idrografico del F. Po sottesa da una delle seguenti sezioni: Isola S. Antonio, Piacenza, Cremona, Boretto, Borgoforte e Pontelagoscuro e dal Delta (intero bacino);

– “distretto”: la porzione di territorio comprendente diversi bacini idrografici, definito a livello nazionale dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221.

4) Cosa si intende per derivazioni “senza restituzione integrale” o “con restituzione differita” (derivazioni “dissipative” o “distributive”)?(24/10/2018)

Ai fini della DD si considerano (derivazioni “dissipative” o “distributive”):

– “senza restituzione integrale” tutte le derivazioni che non reimmettono l’intera portata prelevata nel medesimo corso d’acqua;

– “con restituzione differita” tutte le derivazioni che,purreimmettendol’intera risorsa prelevata nel medesimo corso d’acqua, possono comportare un accumulo di risorsa di volume superiore a quellocorrispondenteadiecigiornidi portata naturalizzata media annua nella sezione di presa.

5) Cosa s’intende per “autoconsumo” dell’energia prodotta da un impianto idroelettrico?

Ai fini dell’applicazione della DD si intende “autoconsumo” il caso in cui l’energia elettrica prodotta è interamente consumatainlocosenza che essa possa essere immessa nella rete del distributore elettrico operante nel territorio.

6) Nel caso di derivazioni da sorgenti, qual’è il CI interessato?(24/10/2018)

Nel Cap. “1 Premessa” dell’Allegato 2 alla Delibera CIP 3/2017 si specifica che “Rientrano nelle valutazioni da effettuarsi secondo i contenuti del presente allegato i prelievi da sorgenti qualora siano esercitati mediante perforazione nell’acquifero oppure pompaggio, anche parziale, della risorsa idrica della falda acquifera; mentre rientrano nelle valutazioni da effettuarsi secondo i contenuti dell’Allegato 1 i prelievi da sorgenti e da fontanili effettuati sui deflussi idrici che sgorgano naturalmente dalla falda acquifera.”.

Pertanto:

  1. se il prelievo da sorgente è effettuato mediante perforazione nell’acquifero o pompaggio, la valutazione dell’impatto viene effettuata applicando la metodologia prevista per le acque sotterranee;

2. se il prelievo da sorgente avviene da affioramenti naturali della falda acquifera, si applica la metodologia prevista per le acque superficiali. In questo caso il CI interessato è il CI superficiale originato e inizialmente alimentato dalla sorgente stessa. Se tale CI non è classificato, esso va identificato con l’asta fluviale tra la sorgente di alimentazione e la prima confluenza con un CI classificato.

7) Cosa s’intende per derivazione “a rilascio immediato”, “che restituisce l’acqua immediatamente a valle della traversa di presa” o che “non genera sottensione di tratti di alveo naturale”?(24/10/2018)

Premesso che ogni deviazione di deflusso idrico all’esterno dell’alveo fluviale originario oante-operamcomporta comunque una sottensione di alveo, s’intende per derivazione “a rilascio immediato” o “che restituisce l’acqua immediatamente a valle della traversa di presa” o “che non genera sottensione di tratti di alveo naturale” una derivazione non dissipativa (o “non distributiva”) nella quale la lunghezza del tratto di alveo fluviale tra la sezione di presa e la sezione di restituzione:

– èlimitata al valore minimoimposto dall’ingombro delle strutture necessarie all’alloggiamento dei macchinari d’impianto e dalle esigenze di corretta derivazione e restituzione delle portate prelevate, comprese le fondazioni, e, in particolare,

non è incrementata da elementiquali condotte di adduzione, canali, ecc..

In proposito, sempre ai fini dell’applicazione della DD, il sistema “briglia – controbriglia” può essere considerato come un’unica opera.

B) Aspetti metodologici e procedurali

1) Da dove derivano i criteri indicati nella DD per la valutazione della compatibilità delle derivazioni con lo stato di un CI?

I criteri di valutazione assunti nella DD derivano dalle analisi delle pressioni cumulate svolta dalle ARPA ai fini della costruzione e dell’aggiornamento del PdGPo illustrate nel Cap. 3 “Analisi ed individuazione della significatività delle pressioni” dell’Elaborato 2 del PdGPo.

2) Quali sono le istanze di nuova concessione, di rinnovo o di variante di concessione di derivazione sulle quali la DD ha effetto vincolante?(24/10/2018)

La DD si applica obbligatoriamente con valore vincolante a tutte le istanze di concessione presentate all’Amministrazione concedente a partire dal 13 gennaio 2016, ivi comprese le domande di rinnovo o di variante.

3 Come devo utilizzare i parametri e le soglie riportate nella DD per valutare il cumulo degli impatti dei prelievi in presenza di diverse tipologie di derivazioni che insistono sul medesimo CI (diverse da quella oggetto dell’istanza)?(24/10/2018)

Nella valutazione del cumulo degli impatti devono essere considerate tutte le tipologie di prelievi esistenti sul CI; le alterazioni idrologiche verranno valutate per ogni tipologia di utilizzo confrontando la pressione ottenuta con le relative soglie indicate nella DD.

L’impatto complessivo sul CI sarà quello corrispondente al maggiore degli impatti determinati dalle differenti tipologie di prelievo. (vedi FAQ 2)

4) La DD si applica anche agli attingimenti?(24/10/2018)

Premesso che la DD si applica a tutte le tipologie di domanda di derivazione per le quali è previsto il rilascio di una concessione da parte dell’Amministrazione competente, il caso degli attingimenti è trattato specificamente nel documento: “Direttiva Derivazioni – Specificazioni e integrazioni riguardanti alcune modalità applicative nel distretto idrografico del fiume Po

5) Come la DD tiene conto del “divieto di deterioramento” per ogni singola componente di stato ambientale del CI (e non solo per il suo stato complessivo)? (vedi sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 74/15 del 1° luglio 2015)

Il metodo ERA utilizzato nella DD non viene applicato sulla base di una valutazione complessiva e globale dell’impatto della derivazione, bensì (come indicato al par. “2.1 Definizione del rischio ambientale” della Direttiva) partendo da una quantificazione numerica dell’impatto della derivazione su ognuno dei parametri ambientali indicati dalla DQA influenzati da una derivazione d’acqua.

Tale quantificazione numerica, che deriva da criteri adottati nel PdGPo, consente di confrontare i valori d’impatto della derivazione con opportune soglie e d’individuare quindi il livello d’impatto della derivazione sul CI; di conseguenza, incrociando (mediante il metodo ERA adottato) tale livello con lo stato di qualità attuale del CI, è possibile valutare la compatibilità della derivazione in esame.

E’ pertanto evidente che la variazione “significativa” (tale cioè da indurre il superamento della soglia relativa) di un parametro di qualità ambientale dovuto alla derivazione si ripercuote automaticamente sulla valutazione finale della compatibilità della derivazione stessa.

D’altra parte, come precisato al par. 3.2 dell’Allegato 1, tra diversi livelli d’impatto dei vari parametri influenzati da una derivazione, per l’applicazione del metodo ERA dovrà sempre essere considerato il più elevato di essi.

Il problema non si pone peraltro nel caso delle acque sotterranee, dove l’influenza delle derivazioni è limitata al solo parametro idrologico.

Alla luce di ciò, è possibile affermare che la valutazione introdotta con la Direttiva è sensibile all’andamento di ciascun parametro di qualità ambientale influenzato dalle derivazioni e che pertanto può essere considerata coerente con il divieto sopra richiamato e, in ultima analisi, con la DQA.

6) Come considero una derivazione che restituisce integralmente le portate derivate per uso non idroelettrico?(24/10/2018)

Tutte le derivazioni con restituzione integrale delle portate derivate sono assimilabili, ai fini dell’applicazione della presente direttiva, all’uso idroelettrico e ad esse vanno applicate pertanto i medesimi criteri indicati nella DD.

7) Qual è il soggetto istruttore nel caso delle derivazioni da CI interregionali?

L’art. 89, comma 2, del D. Lgs. 112/1198 (il cd. “Decreto Bassanini”) “Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali” , dispone: “2. Sino all’approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall’articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d’intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall’istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e’ rimesso allo Stato.“.

8) Nella valutazione di una derivazione, come tiene conto, la DD, degli effetti delle derivazioni a monte del CI interessato?(01/04/2016)

Le valutazioni introdotte dalla DD non devono tenere conto in modo diretto delle derivazioni a monte di un CI in quanto esse sono finalizzate a verificare la compatibilità della derivazione sui CI direttamente interessati (e sul sottobacino di appartenenza).

Le ricadute delle derivazioni a monte di uno o più CI interessati da una nuova derivazione sono infatti già prese in conto nello stato di qualità ambientale indicato nel PdGPo.

Unica eccezione a tale regola è il caso delle derivazioni idroelettriche che restituiscono nel CI interessato dalla valutazione, che vanno invece considerate in sede di calcolo dell’impatto del cumulo di derivazioni.

9) Quali sono i casi in cui la DD non sostituisce la valutazione “ex ante” dell’AdBPo e va pertanto obbligatoriamente chiesto il relativo parere?(24/10/2018)

Nella Delibera CIP 3/2017, al comma 3 dell’art. 6, sono espressamente indicati i casi in cui va acquisito il parere esplicito dell’Autorità di bacino; tale indicazione è confermata anche con riferimento alle domande di concessione presentate a partire dal 13 gennaio 2016.

Resta invece fermo l’obbligo dell’acquisizione del parere per tutte le domande di concessione presentate prima del 13 gennaio 2016.

10) Per la valutazione del “cumulo” di derivazioni, quali sono le derivazioni esistenti da considerare? (19/11/2016)(24/10/2018)

Per il calcolo del cumulo delle derivazioni devono essere considerati tutti i prelievi lungo il CI per i quali l’Amministrazione riscuote quanto dovuto a titolo di canone o a titolo di indennizzo come disciplinato dall’art. 96 comma 6 della D.lgs. 152/2006.

11)Nel caso di domande di rinnovo e di variante di concessioni esistenti,può essere applicata l’ipotesi dellostato di qualità “elevato” ai corpi idrici “nonclassificati” in ambito collinare e montano previsto per le domande di nuova concessione?(24/10/2018)

La metodologia di attribuzione dello stato di qualità di un CI non varia a seconda della tipologia di istanza presentata.

Si rimanda in proposito al paragrafo 4 dell’Allegato 1, come riscritto per effetto dell’approvazione della delibera CIP n. 3/2017, in cui viene precisato che:

– ai corpi idrici non classificati con sezione di chiusura posta a quota superiore a 300 m s.l.m. viene attribuito lo stato di qualità ambientale “elevato”;

– nel caso in cui la sezione di chiusura del CI sia a quota inferiore ai 300 m s.l.m. al corpo idrico non classificato viene attribuito il medesimo stato ambientale del corpo idrico recettore, se questo è classificato, o lo stato di qualità “buono”.

12) Utilizzo delle Linee guidaindicate nella DD. Come si concilia l’andamento della curva di durata riportata nel testo (figura A1.3 del paragrafo A1.2) con quelle reali ottenute con gli studi idrologici di progetto?(24/10/2018)

La Curva delle durate riportata nelle Linee guida è di carattere generale e quindi teorica (come peraltro riportato per esteso nella didascalia sotto la figura); si conferma quindi che tale curva può variare la propria conformazione in funzione della progettazione e gestione dell’impianto.

C) Aspetti applicativi – Acque superficiali

1)A quale sezione di alveo fluviale devo riferire la valutazione del valore della “portata naturalizzata” “Qn”?(24/10/2018)

a) Per la valutazione dell’impattodella singola derivazione, a prescindere dalla presenza di altri prelievi sullo stesso CI, la portata naturalizzata va determinata nella sezione di effettivo prelievo.

b) Per la verifica dell’impattosuiCI interessati non direttamente da essa(es. CI in cui ricade la restituzione, ma non la presa, di un nuovo impianto idroelettrico da valutare, oppure CI interamente sotteso), va utilizzato il valoreche si riferisce alla sezione iniziale del CI interessato

c) Per la valutazione dell’impattodel cumulo di derivazioni,per tutti i CI interessati, come definite dalla DD, il valore di portata naturalizzata da utilizzare è quello definito per l’analisi delle pressioni sul CI d’interesse del PdGPo 2015 o, in assenza, quello relativo alla sezione finale del CI.

La scelta del metodo di calcolo della portata naturalizzata deve essere basata su criteri di affidabilità e di ufficialità in relazione al contesto applicativo; in caso di applicazione di diversi metodi con livelli di affidabilità equivalenti, si assumerà, per il principio di precauzione, il valore più cautelativo.

2) Nel caso di un CI in cui siano già presenti delle derivazioni, per determinare l’impatto del cumulo delle derivazioni si devono considerare le derivazioni presenti solo nel tratto di CI a valle della nuova derivazione o quelle presenti su tutto il CI?(24/10/2018)

Devono essere considerate tutte le derivazioni che interessano il CI (ovvero anche quelle non influenzate, dal punto di vista idraulico, dalla derivazione in esame).

3) Come applico la DD nel caso di CI accorpati, cioè composti da più elementi distinti (diverse aste fluviali) del reticolo superficiale?(13/06/2016)

In applicazione del principio di precauzione, nel caso di CI accorpati, al fine di salvaguardare la funzionalità delle singole aste fluviali che lo compongono, la valutazione dell’impatto deve essere effettuata considerando sia l’intero corpo idrico, sia la singola asta fluviale interessata dalla nuova derivazione richiesta.

Per la valutazione si utilizzano le modalità e i parametri indicati dalla DD per i CI ordinari (costituiti cioè da una sola asta fluviale).

4) Che valutazioni devo condurre nel caso di CIsuperficiali già impattati da derivazioni?(24/10/2018)

Come indicato al par. “5.1. Valutazione dell’intervento” dell’Allegato 1 alla DD, la valutazione va condotta considerando l’impatto per le seguenti fattispecie:

– singola derivazione (quella proposta) a scala di CI (con utilizzo delle soglie della tabella 4.2 dell’Allegato 1 della DD);

– cumulo di derivazioni (esistenti più quella proposta) a scala di CI (con utilizzo delle soglie della tabella 4.1 dell’Allegato 1 della DD);

Come previsto dalla Direttiva, si farà riferimento al risultato più restrittivo tra quelli delle due suddette fattispecie.

5) Per le derivazioni ad uso idroelettrico, il livello d’impatto dipende contemporaneamente da due parametri (un rapporto tra portate e un rapporto tra lunghezze): come ci si deve comportare nel caso in cui sia verificata solo una delle due condizioni?(24/10/2018)

Nel caso delle derivazioni ad uso idroelettrico, le tabelle a pag. 8 e 9 dell’Allegato 1 della DD consentono di definire il livello d’impatto della derivazione tenendo conto contemporaneamente dei due parametri.

6) Per valutare le derivazioni ad uso idroelettrico con condotta di adduzione, come ci si deve comportare nel caso in cui un impianto interessi diversi CI?(19/11/2016)

In questo caso va condotta la valutazione prevista dalla DD separatamente per i vari CI interessati, assumendo come valutazione effettiva il peggiore dei risultati ottenuti dalle diverse valutazioni.

A tal fine, la lunghezza del tratto sotteso da considerare per ciascun CI è la frazione di lunghezza di sottensione dell’impianto relativa al CI direttamente interessato.

In particolare, nel calcolo dell’impatto del cumulo di derivazioni su un CI va tenuto conto dei tratti di tale CI eventualmente sottesi da impianti idroelettrici a monte.

7) Nel caso dell’uso idroelettrico (e in generale di tutti gli usi con restituzione integrale e non differita), come si deve procedere per valutare la compatibilità di una derivazione o del cumulo di derivazioni a scala di bacino idrografico?

Ai fini della DD, le derivazioni a scopo esclusivamente idroelettrico e, più in generale, destinate a tutti quegli usi caratterizzati da una immediata restituzione della portata prelevata, (es. ittiogenico, geotermico, ecc.), comportano effetti ambientali significativi solo sui CI direttamente interessati; di conseguenza, non si rende necessaria una valutazione specifica della loro compatibilità a scale spaziali superiori (es. sottobacino, bacino).

8) Come valuto l’impatto di una derivazione su una traversa esistente che prevede un innalzamento del livello di sfioro della traversa medesima?(24/10/2018)

L’innalzamento della soglia sfiorante costituisce un intervento sull’opera esistente che modifica di conseguenza, anche solo limitatamente, l’assetto ambientale iniziale del CI; tale condizione non consente di mantenere l’attribuzione del requisito di “preesistenza” all’opera interessata. Proposte progettuali che prevedano un innalzamento della soglia sfiorante pertanto non potranno rientrare nell’ambito dell’area “Attrazione“.

9)Quali soglie utilizzo per determinare l’impattodi derivazioni a uso promiscuo o che utilizzano l’opera di presa di derivazioni per altri usi?(24/10/2018)

Nel calcolo delle alterazioni idrologiche determinate dalle derivazioni sul CI quello che deve essere considerato è il prelievo. Pertanto:

– se la portata derivata dal CI è destinata a usi di diversa tipologia, l’impatto della derivazione deve essere determinato considerando separatamente ciascuna tipologia presente, applicando le soglie della DD relative a tale tipologia.

– se, a mezzo della medesima opera di presa, vengono derivate in modo distinto diverse portate per usi differenti (ad esempio un uso in destra e uno in sinistra idrografica), per ciascuno dei prelievi dovrà essere determinato l’impatto applicando le relative soglie sulla base della tipologia di uso.

10) Nella determinazione dell’impatto del cumulo di derivazioni idroelettriche, per il calcolo del parametro “D” si deve tener conto del valore della portata prelevata da quelle derivazioni caratterizzate da restituzione immediata (es. le derivazioni prive di condotta di adduzione)?(24/10/2018)

Nel calcolo dell’impatto del “cumulo di derivazioni” del CI devono essere trascurati i valori di portata massima delle derivazioni “non dissipative” (o “non distributive”), che restituiscono immediatamente la portata prelevata, come definite nella Faq A7.

11)Come determino l’impatto su un corpo idrico del “cumulo” di derivazioniper usidifferentie/o a uso promiscuo?(24/10/2018)

La DD fornisce una metodologia per la valutazione dell’impatto cumulato dei prelievi incidenti direttamente su un CI , con riferimento a tre distinte tipologie di prelievi (specificati nelle tabelle 4.1 e 4.2; agricolo, altri usi e idroelettrico).

In proposito, considerato che due categorie utilizzano indicatori e soglie analoghi, si ritiene che, ai soli fini dell’applicazione della DD, la valutazione degli impatti cumulati possa essere ricondotta ae due sole “macrotipologie”: derivazioni “dissipative” o “distributive” e derivazioni “non dissipative” o “non distributive”.

Nel caso in cui le derivazioni presenti sul CI appartengano a entrambe le tipologie, sopra descritte, il valore d’impatto del “cumulo” di derivazioni è determinato sempre distintamente e separatamente per le due tipologie.

Pertanto, si procederà:

a) con riferimento alla tipologia d’uso connessa alla derivazione da valutare, ad effettuare il calcolo dell’impatto del cumulo come previsto per la relativa “macrotipologia” d’uso aggiungendo, alle derivazioni esistenti, quella oggetto di valutazione;

b) per la restante “macrotipologia” di usi, ad effettuare il calcolo dell’impatto del cumulo, come previsto per tale “macrotipologia” d’uso, sulla base delle sole derivazioni autorizzate fino a quel momento.

Ai fini della valutazione finale si assumerà quale livello d’impatto complessivo del cumulo dei prelievi il valore più elevato tra i due casi a) e b).

12) Cosa s’intende per “opere trasversali” come indicate nella DD?(24/10/2018)

Per la valutazione dell’impatto delle alterazioni idromorfologiche è opportuno distinguere le opere trasversali secondo le definizioni contenute nei “Criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l’uso della risorsa idrica” (“Direttiva traverse“, allegato alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 21 dicembre 2010.).

Nelle tabelle 4.1 e 4.2 dell’Allegato 1 della DD si deve quindi leggere come segue:

1. Alterazioni morfologiche – dighe, barriere e chiuse”: opere trasversali a servizio di derivazioni;

2. Opere trasversali (briglie): opere trasversali per la difesa idraulica.

13) Per la determinazione dell’impatto relativo ai parametri idromorfologici, come si opera nel caso di un CI che ricade entrambe le zone “montagna” e “pianura”?(24/10/2018)

Per il calcolo dell’impatto occorre fare riferimento esclusivamente alla quota della sezione di chiusura del CI; a seconda che tale quota ricada sopra o sotto i 300 mslm, ciò determinerà i valori soglia da utilizzare (quelli per “montagna” per sezioni di chiusura sopra i 300 mslm, quelli di “pianura” nel caso contrario).

14) Approfondimento della valutazione nel caso “Repulsione”: nel caso in cui alcuni impatti siano “moderati”, e in fase di progettazione non sia possibile ridurne l’effetto a “lieve”, con quali misure di mitigazione è possibile ritenere compatibile l’intervento e quindi assicurare il non deterioramento dello stato del C.I.?(24/10/2018)

Le misure di mitigazione devono essere proposte dal proponente in relazione agli esiti delle analisi effettuate; tali misure verranno poi valutate dall’ente competente al rilascio della concessione ed eventualmente integrate.

15) Utilizzo delle “Linee guida” indicate nella DD: qual’è l’esito finale dell’impatto di un parametro nei casi in cui tale parametro assume valori diversi (“lieve“, “moderato” o “rilevante”) in punti diversi del corpo idrico?(24/10/2018)

In presenza di livelli differenti d’impatto in punti diversi del CI il risultato della valutazione da assumere è sempre fornito dal valore d’impatto peggiore, stante l’unitarietà del CI fissata dalle definizioni della Direttiva 2000/60/CE.

16) Caso di valutazione in “Repulsione * * ”; come va interpretata la nota “* *”? Vanno considerati i parametri idromorfologici quali generatori di “…un incremento potenziale significativo…” anche se già considerati nella valutazione?(24/10/2018)

La finalità della nota citata è quella di fornire un supporto alle valutazionianchequalitativedell’Ufficio Istruttore a tutela del corpo idricoa valle della valutazione ERA, possibili solo per tale soggetto in quanto connesse alla specifica situazione locale.

Nel merito, si sottolinea in primo luogo che gli aspetti morfologici (legati alla presenza e/o alla realizzazione di opere trasversali in alveo) costituiscono parte integrante della valutazione ERA al pari degli aspetti idrologici (prelievo e sottensione) e vanno pertanto considerati sempre.

Secondariamente, in linea di principio (e salvo indicazioni specifiche degli Enti competenti),tuttii parametri di pressione devono costituire elemento di valutazione, anche al di là della valutazione “meccanica” con il metodo ERA, negli approfondimenti previsti dalla Direttiva nel caso “Repulsione”.

Riguardo al caso specifico di “Repulsione ** ” si ritiene evidente che, ad esempio, una nuova derivazione che preveda uno sbarramento di presa, o un nuovo impianto idroelettrico, non possano rappresentare un intervento che non comporta “…un incremento potenzialmente significativo della pressione ambientale…” anche in caso d’impatto “lieve”.

Tale condizione potrebbe infatti sussistere, sempre ad esempio, nel caso di derivazioni che, anche insistendo su corpi idrici non sfruttati, presentino caratteristiche tali da renderne trascurabile o positivo l’impatto (come l’assenza di opere in alveo, eventuali effetti di riduzione della pressione ambientale esistente, valori di prelievo paragonabili al valore di Deflusso Minimo Vitale, saltuarietà di esercizio o attivazione in periodi idrologicamente non critici, ecc), adeguatamente valutabili solo dall’Ufficio Istruttore medesimo.

D) Aspetti applicativi – Acque sotterranee

1) Quale riferimento devo assumere per il valore di soggiacenza della falda “in condizioni indisturbate”?

La DD precisa che: “La quota di riferimento per determinare il parametro “soggiacenza” può essere assunta come livello della falda in condizioni medie indisturbate.Tale quota può essere determinata con studi e modelli specifici o facendo riferimenti a valori storici riferibili ad un intervallo temporale significativo. …

2) Qualora siano presenti altre derivazioni che prelevano dallo stesso acquifero, è necessario sommare la portata della derivazione oggetto di istanza con le portate delle derivazioni già esistenti? Vanno sommate anche nel caso che le derivazioni siano riferite a usi diversi e/o acquiferi diversi, seppur ubicate nello stesso insediamento?(24/10/2018)

A differenza del caso delle derivazioni superficiali, per le derivazioni sotterranee le modalità di valutazione a scala di CI non prevedono la verificaex antedell’impatto del “cumulo” di prelievi. La verifica viene effettuata quindi prendendo in considerazione solo la portata massima della derivazione oggetto di valutazione, trascurando le altre derivazioni esistenti.

3) Per la valutazione della “criticità tendenziale” di una derivazione, come considero i valori della soggiacenza nel caso in cui tali valori risultino critici per condizioni naturali (es. valori della soggiacenza in zone di conoide o collinari) e/o da lungo tempo (storicamente)? (05/07/2016)

Si riporta in proposito quanto indicato al par. “4. Definizione dello Stato ambientale” dell’Allegato2della DD: “…La quota di riferimento per determinare il parametro “soggiacenza” può essere assunta come livello della falda in condizioni medie indisturbate. Tale quota può essere determinata con studi e modelli specifici o facendo riferimenti a valori storici riferibili ad un intervallo temporale significativo.

Ove richiesto da esigenze particolari, possono essere previste dai regolamenti regionali ulteriori specificazioni dei livelli di criticità mediante opportune soglie numeriche da applicarsi al corpo idrico interessato.…”.

4) Quali valori di prelievo vanno assunti per la definizione del livello d’impatto della derivazione da acque sotterranee?(06/09/2016)

Il valore di prelievo della derivazione da considerare per l’attribuzione del relativo livello d’impatto è il valore di portata massima di prelievo richiesta in concessione.

In assenza di altre definizioni ufficiali o di valutazioni specifiche, ai fini della DD possono essere considerati prelievi “a carattere saltuario” (ai quali non viene mai attribuito il livello d’impatto “rilevante”) quelli per i quali è richiesto l’esercizio per non più di 92 giorni complessivi nell’arco dell’anno.

E) Reperimento Dati e Informazioni

1) Dove trovo il valore di portata media naturalizzata “Qn”?(24/10/2018)

La portata naturalizzata da utilizzare è quella fornita dagli strumenti ufficiali più aggiornati (es. Piano regionale di Tutela delle Acque, Annale Idrografico, ecc.) nella sezione idrografica in cui viene effettuato il prelievo.

In mancanza di tale valore, essa andrà ricostruita nella sezione d’interesse mediante le formule di regionalizzazione e/o le metodologie utilizzate negli strumenti stessi, basandosi preferibilmente sulle più vicine sezioni idrografiche nelle quali sono disponibili i valori ufficiali.

Nel caso delle sorgenti e dei fontanili, è possibile utilizzare la portata effettivamente sgorgante dalla bocca della sorgente stessa.

Tale valore sarà ottenuto prioritariamente mediante misure dirette di portata (in numero idoneo a rappresentare l’andamento stagionale della portata della sorgente) oppure mediante studio idrogeologico o giudizio esperto.

Nel caso si disponga di diverse stime di Qn effettuate attingendo a più fonti diverse, ai fini della valutazione del valore da assegnare al parametro in questione si assume cautelativamente il minore dei valori ottenuti.

2) Come individuo il CI e le sue caratteristiche necessarie per la valutazione prevista dalla DD (localizzazione, codice, stato ambientale, ecc.)?(24/10/2018)

L’informazione è presente tra gli elaborati del PdGPo 2015, all’Allegato 12.2, disponibile alla pagina “il piano di gestione acque 2015” sul sito Web dell’AdBPo e raggiungibile con il seguente link:

http://www.adbpo.it/PianoAcque2015/Elaborato_12_RepDatiCarte_3mar16/PdGPo2015_All122_Elab_12_DBase_3mar16/.

Nel caso di componenti del reticolo naturale superficiale non /classificate, sono utilizzabili le indicazioni fornite nel Cap. “4. Definizione dello Stato ambientale” dell’Allegato 1 della DD nella versione adottata con DCI 3/2017.

Nel caso di corpi idrici sotterranei non classificati, si veda la FAQ n. E9).

3) Quando è necessario richiedere il monitoraggio ambientale di un CI? Con quali modalità?(24/10/2018)

Nella forma definitiva, adottata con la Delibera CIP 3/2017, la DD non prevede più l’obbligo del monitoraggio da parte del proponente.

Lo stato ambientale di un CI non classificato nel PdGPo è infatti definito “a priori” mediante i criteri indicati nel Cap. “4. Definizione dello Stato ambientale” degli Allegati 1 e 2 della DD.

4) Come mi comporto in mancanza del valore di uno o più parametri o informazioni (es. parametri morfologici, subsidenza, soggiacenza e livelli piezometrici, ecc.)?(24/10/2018)

La DCI 3/2017, all’art. 7, comma 2, precisa che: ” … qualora gli indicatori necessari per l’applicazione della stessa risultino indisponibili o solo parzialmente disponibili, la valutazione del rischio ambientale per le componenti relative è effettuata mediante l’utilizzo del giudizio basato sulle conoscenze e sulle competenze tecniche acquisite dalle pregresse valutazioni (giudizio esperto), ovvero per il tramite degli indicatori di impatto di cui all’art. 5, comma 1, lett. c). …”

In proposito, si precisa che è possibile utilizzare non solo i dati del progetto presentato dal richiedente, ma anche quelli relativi al medesimo ambito territoriale eventualmente forniti dai progetti di domande di concessione diverse, nonché procedere a stime, ricostruzioni e/o simulazioni che consentano di ricavare un valore ragionevolmente idoneo a quantificare il parametro d’interesse.

In assenza di qualunque dato ufficiale o dichiarato, peraltro, si evidenzia la possibilità di utilizzare gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie, quali l’accesso a banche dati, catasti, cartografia tematica, anche da fonti diverse, come il World Wide Web.

5) Quale valore di stato ambientale del CI devo assumere nel caso di quei CI classificati in stato “elevato” da confermare (o “buono potenzialmente elevato”)?(24/10/2018)

Per il principio di precauzione, ai fini dell’applicazione della DD in CI classificati in stato ambientale “elevato da confermare” (o “buono potenzialmente elevato”) si assume comunque tale lo stato di qualità ambientale “elevato”, in attesa dellasua conferma definitiva.

6) Come individuo il CI (codice e/o localizzazione)(24/10/2018)

Vedi Faq E2)

7)Dove trovo i dati subsidenza, soggiacenza e livelli piezometrici per individuare la criticità tendenzialedel CI nel caso delle derivazioni da acque sotterranee?(24/10/2018)

Vedi Faq E4)

8)Come individuo i CI sotterranei e il relativo stato ambientale?(24/10/2018)

Vedi Faq E2)

9) Nel caso di domande di derivazione che interessino corpi idrici sotterranei non classificati nel PdGPo, come considero il parametro relativo allo stato ambientale?(24/10/2018)

Nel caso in cui un corpo idrico sotterraneo non sia classificato nel PdGPo, ai fini dell’applicazione della Direttiva Derivazioni si attribuisce ad esso, in prima approssimazione, uno stato di qualità ambientale:

– “scarso” se caratterizzato, nel punto di prelievo, da un tetto di falda posto in ambito di pianura (a quota uguale o inferiore a 300 m s.l.m.);

– “buono” se caratterizzato, nel punto di prelievo, da un tetto di falda posto in ambito montano/pedemontano/collinare (sa quota uperiore a 300 m s.l.m.) .

In alternativa, i richiedenti di concessione di derivazione possono procedere al monitoraggio dei corpi idrici sotterranei interessati dalle derivazioni medesime secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.

10) Chiarimenti e integrazioni sull’applicazione delle disposizioni della DD per derivazioni da CI superficiali non classificati e da sorgenti.(24/10/2018)

Nell’Allegato 1 della Delibera CIP 3/2017, al Cap 5. “Applicazione del metodo ERA”, sono indicati nuovi criteri di valutazione per le domande di derivazione da CI superficiali non classificati.

Per le sorgenti e i fontanili, vedi la Faq A6.

11) Utilizzo delle Linee guida della Regione Piemonte. Esistono dei valori standard per stabilire le durate dei periodi in cui l’impianto va fermato (casi di onde di piena, eccesso di trasporto solido, ecc.)? Potrebbe essere realistico assumere un valore del 5%?(24/10/2018)

Si ritiene che il quesito esuli dall’oggetto della DD.

In ogni caso, non si ritengono possibili risposte a priori in quanto i valori standard richiesti dipendono da numerose variabili (il tipo di corso d’acqua, i regimi idrologici, l’idromorfologia, ecc); si ritiene inoltre che il dimensionamento e le caratteristiche tecniche degli impianti proposti abbiano particolare rilevanza rispetto a quanto segnalato.

Pare quindi improprio ipotizzare risposte di carattere generale, stante la correlazione con le condizioni sito-specifiche e con le scelte che spettano al progettista.