Statuto

ART. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

E’ costituita l’Associazione denominata “UNIONE NAZIONALE PESCATORI A MOSCA”, il cui acronimo è “UNPEM”.
L’Unione Nazionale Pescatori a Mosca, di seguito semplicemente Unione, è apartitica, autonoma, indipendente, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.
L’Unione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Unione fissa la propria sede in Brescia via Cimabue ,16  c/o Casa delle Associazioni
L’Unione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.
ART. 2

OGGETTO E SCOPO
L’Unione è una associazione culturale e sportiva.
Essa persegue esclusivamente finalità d’utilità sociale nel campo della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promuovendo una tipologia di sport dilettantistico che preserva, insieme alla qualità della vita di chi lo pratica, gli habitat naturali in cui questo è esercitato.
L’Unione persegue la pratica della pesca dilettantistica con la mosca artificiale secondo il principio della tutela della fauna ittica, del rispetto del patrimonio naturalistico, che costituiscono beni inalienabili ed insostituibili non solo per coloro che esercitano attività ricreative, ma per l’intera collettività. A tal fine l’Unione collabora con tutte le organizzazioni, associazioni ed enti che si prefiggano scopi analoghi, in tutte le occasioni in cui le rispettive azioni e finalità concorderanno.
L’Unione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative alle stesse.
ART. 3

ADERENTI E CRITERI D’AMMISSIONE

Possono aderire all’Unione tutte le organizzazioni di pescatori costituite in associazioni ovvero club, circoli e/o altra forma che ne facciano espressa domanda al Consiglio Direttivo Nazionale, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Unione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è competente a deliberare in ordine alle domande d’ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento
dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.
ART. 4

ADESIONE

L’adesione all’Unione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione all’Unione comporta per ogni associato il diritto di voto nell’Assemblea Nazionale per l’approvazione dei bilanci, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi dell’Unione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa.
I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Unione, come disciplinato da apposito Regolamento.
ART. 5

PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per cessazione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisca all’Unione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo Nazionale la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.
Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all’Unione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
ART. 6

ORGANI DEL’UNIONE

Sono organi dell’Unione:
a) l’Assemblea Nazionale;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) i Comitati regionali e le Delegazioni provinciali.
ART. 7

ASSEMBLEA NAZIONALE – COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE

L’Assemblea Nazionale è composta da tutti gli aderenti all’Unione ed è l’organo sovrano dell’Unione stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea Nazionale nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea Nazionale può nominare un Segretario e, ove lo ritenga opportuno, anche due scrutatori.
L’Assemblea Nazionale è convocata, almeno una volta l’anno ed entro il trenta aprile, a cura dal Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione del bilancio. In casi eccezionali l’Assemblea Nazionale può essere convocata entro il 30 giugno d’ogni anno per il medesimo incombente, secondo quanto previsto all’art. 20 del presente Statuto.
L’Assemblea Nazionale è altresì convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo Nazionale ne ravvisano la necessità o quando n’è fatta richiesta motivata al Consiglio stesso da almeno un decimo degli associati, ai sensi dell’art. 20, comma 2, cod. civ.
La convocazione è fatta mediante comunicazione contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima convocazione, sia di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare. La convocazione deve pervenire a tutti gli aderenti, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale ed ai membri del Collegio Sindacale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’Assemblea Nazionale può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
ART. 8

ASSEMBLEA NAZIONALE – DELIBERAZIONI

L’Assemblea Nazionale ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea Nazionale delibera a maggioranza degli associati presenti.
Nelle deliberazioni d’approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
È ammesso il voto per delega; ogni aderente non può avere più di due deleghe.
L’Assemblea Nazionale straordinaria, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti degli associati presenti.
Delle riunioni dell’Assemblea Nazionale sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 9

ASSEMBLEA NAZIONALE – COMPETENZE

L’Assemblea Nazionale:
1. provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
2. provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri;
3. provvede alla elezione del Collegio Sindacale;
4. provvede a stabilire il programma pluriennale dell’Unione;
5. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Unione;
6. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
7. approva l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Unione;
8. approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l’organizzazione delle Sezioni;
9. delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Unione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
10. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Unione e la devoluzione del suo patrimonio;
11. esercita ogni potere non espressamente demandato dalla legge o dal presente statuto ad altro organo dell’Unione.
ART. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

L’Unione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale, eletto dall’Assemblea Nazionale, composto da sette a tredici membri per la durata di quattro anni.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.
Al Consiglio Direttivo Nazionale compete:
a) la determinazione delle modalità operative per l’attuazione del programma pluriennale fissato dall’Assemblea Nazionale;
b) la determinazione delle quote associative;
c) la redazione del programma e del bilancio dell’Unione;
d) l’adozione dei provvedimenti che si rendano necessari a seguito del giudizio espresso dal Collegio dei Probiviri;
e) la compilazione dei Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Unione, nonché il funzionamento e l’organizzazione delle Sezioni.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte l’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
La convocazione deve essere effettuata con comunicazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano d’età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, con maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile d’atti lesivi dell’immagine dell’Unione. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere revocato secondo le modalità sopra indicate.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della revoca; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea Nazionale successiva.
L’Unione è rappresentata di fronte a terzi ed in giudizio dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può istituire con propria delibera altri Comitati per l’approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale medesimo.
Tutte le cariche ricoperte in seno all’Unione sono gratuite ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento delle attività istituzionali.
ART. 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale rappresenta legalmente l’Unione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti d’ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo Nazionale appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Unione e verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea Nazionale e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.
Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri o aderenti all’Unione, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
L’Assemblea Nazionale, con il voto favorevole dei due terzi più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
ART. 12

IL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’impedimento del Presidente.
ART. 13

IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell’Unione.
Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo Nazionale nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Unione.
ART. 14

IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Unione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.
ART. 15

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è eletto dall’Assemblea Nazionale dei soci e si compone di tre membri. Il Collegio Sindacale alla prima seduta utile elegge il suo Presidente; i Sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’Unione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni membro può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il Collegio potrà verificare almeno una volta l’anno la consistenza della cassa e della tesoreria e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.
ART. 16

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’Assemblea Nazionale provvede, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, alla elezione del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre membri dell’Unione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Unione.
I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni.
L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere.
I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.
Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.
ART. 17

DELEGAZIONI PROVINCIALI

In tutte le Province ove siano presenti più organizzazioni aderenti all’Unione sono istituite, secondo quanto stabilito all’art. 1 del presente Statuto, le Delegazioni Provinciali che verranno disciplinate da apposito Regolamento.
Alle Delegazioni Provinciali compete la rappresentanza dell’Unione nell’ambito territoriale di pertinenza; la designazione dei rappresentanti dell’Unione presso le Province di competenza o presso altri enti; il coordinamento delle iniziative poste in essere dagli associati; l’attuazione delle linee programmatiche espresse dall’Assemblea Nazionale, secondo le indicazioni operative ricevute dal Comitato Regionale d’appartenenza, ove costituito.
ART. 18

COMITATI REGIONALI

Nelle Regioni ove siano presenti più organizzazioni aderenti all’Unione sono istituiti, secondo quanto stabilito all’art. 1 del presente Statuto, i Comitati Regionali che verranno disciplinati da apposito Regolamento.
Ai Comitati Regionali compete la rappresentanza dell’Unione nell’ambito territoriale di pertinenza; la designazione dei rappresentanti dell’Unione presso le Regioni di competenza o presso altri enti; il coordinamento delle iniziative poste in essere dagli associati; il coordinamento delle Delegazioni Provinciali; l’attuazione delle linee programmatiche espresse dall’Assemblea Nazionale.
ART. 19

RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale è formato:
a) dalle quote associative fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale e versate dai Soci;
b) dai beni mobili ed immobili e dai valori, proventi e rendite che a qualsiasi titolo vengano in possesso dell’Unione.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
L’Unione trae le proprie risorse da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Unione.
Tutti i beni appartenenti all’Unione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell’Unione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.
ART. 20

BILANCIO

L’esercizio finanziario dell’Unione si chiude il 31 dicembre d’ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale può posticipare il suddetto termine fino ad un massimo di due mesi, qualora le esigenze dell’Unione lo esigano.
Il bilancio consuntivo, che deve fedelmente rispecchiare la gestione economico-finanziaria dell’Unione, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Nazionale secondo quanto previsto dal presente Statuto. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Unione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea Nazionale convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.
ART. 21

AVANZI DI GESTIONE

All’Unione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Unione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore d’altri Enti non commerciali che per Legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Unione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 22

LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Unione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Unione, sia in prima sia in seconda convocazione.
In caso di scioglimento dell’Unione, l’Assemblea Nazionale straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Questi, esperiti gli atti amministrativi necessari, sottoporranno all’approvazione dell’Assemblea Nazionale il bilancio finale di liquidazione.
Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 23

LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia d’Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Ultimo aggiornamento ( Lunedì 12 Aprile 2010 18:53 )